di Rebecca Saccardi
Non esiste ad oggi una definizione universale di hate speech. Si tratta piuttosto di una espressione ombrello, che racchiude forme comunicative anche molto diverse fra loro. Questa complessità si è resa ancor più evidente con l’avvento dei social, dove incorriamo ogni giorno in insulti, minacce, denigrazioni, incitamento alla violenza e, ahimè, altro ancora.
Data l’assenza di una definizione formalmente concordata a livello globale, viene affidata ai singoli stati la discrezionalità di decidere se un determinato contenuto odioso possa considerarsi o meno un reato. Questa “autonomia” è cruciale, in quanto gli stati riflettono ovviamente diversi orientamenti politici e culturali rispetto al problema. Ciò che si nasconde dietro alle diverse concezioni è soprattutto un diverso modo di concepire il confine tra libertà di espressione ed espressione d’odio. Lo scontro principale vede contrapposte in particolare due interpretazioni: quella statunitense e quella europea.
L’approccio americano non ammette ingerenze nell’esercizio della libertà di espressione e non contempla alcuna restrizione su contenuti e forme. Ciò è riconducibile soprattutto al retroterra culturale che ha portato alla nascita della costituzione USA, la quale doveva rappresentare un netto distacco dalla madrepatria inglese: le libertà poste a tutela del cittadino, e dunque anche quella di espressione, possono esser concepite in tal senso come baluardo contro l’autorità.
Questo lo si capisce bene leggendo il Primo Emendamento della Costituzione americana che, tra le altre cose, impedisce al Congresso di promulgare “leggi […] che limitino la libertà di parola, o della stampa[…]”.
A livello europeo, invece, esistono maggiori tutele, in quanto sicuramente il discorso d’odio può esser ricondotto ad una forma di discriminazione. Abbiamo quindi uno scudo nell’art.14 della CEDU, in cui si condannano discriminazioni basate sul “sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
Esistono anche degli strumenti di soft law, come ad esempio il Code of Conduct for countering illegal hate speech online, che impegna le piattaforme a rimuovere contenuti offensivi in rete, laddove i discorsi d’odio sono maggiormente diffusi. Pur non essendo vincolante, il Codice ha raggiunto considerevoli risultati, rendendo evidente l’urgenza di contrastare la diffusione di questi contenuti online.
Anche i singoli stati europei si sono adoperati per adottare provvedimenti più specifici sulla proliferazione dell’hate speech online, in particolare sui social. Tali provvedimenti, come ad esempio il Network Enforcement Act tedesco, obbligano i social media a rimuovere tempestivamente contenuti considerati offensivi e violenti.
Nel caso italiano abbiamo invece una serie di norme che riguardano il tema, ma spesso in modo indiretto. Ad esempio, l’articolo 604 bis del codice penale punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Tuttavia, si tratta di una normativa generica e comunque insufficiente nel contesto attuale. L’hate speech è diventato onnipresente sulla rete, influenza i dibattiti pubblici, alimenta tensioni sociali e causa danni reali alle persone e alle comunità. È evidente la necessità di rivedere e potenziare le normative esistenti, nonché di adottare misure supplementari per contrastare efficacemente questa piaga, come ad esempio la promozione di un’alfabetizzazione digitale.