8 Febbraio 2021

Discorso d’odio online e offline: una panoramica giuridica complessa

Una panoramica normativa complessa e in evoluzione per il discorso d’odio online offline

Per l’hate speech non esiste una definizione giuridica univoca a livello internazionale. Secondo la Raccomandazione 20/1997 del Consiglio d’Europa: “con il termine discorso d’odio (online e offline) si intende qualunque forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza, inclusi il nazionalismo aggressivo e l’etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine migrante”.

La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio d’Europa dà un’ulteriore definizione, per la quale costituisce discorso d’odio “ogni comportamento consistente nell’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica”. 

Discriminazioni e comportamenti punibili

Tale decisione impegna gli Stati membri dell’Unione Europea a rendere punibili i comportamenti di stampo razzista e xenofobo. Ma non solo, anche: «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra».

Tale decisione estromette però categorie vulnerabili rilevanti e oggetto di hate speech. Per questo il Parlamento Europeo, con una risoluzione approvata il 14 marzo 2013, rivede la decisione-quadro del 2008: decide così di includere anche le manifestazioni di antisemitismo, intolleranza religiosa, antiziganismo, omofobia e transfobia. 

Nel contesto europeo lo hate speech può essere ricondotto anche all’art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). Ciò vieta le discriminazioni «fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione»

Libertà di pensiero e discorso d’odio

Nel sistema giuridico nazionale le questioni legate al “discorso d’odio” sono da bilanciare con:

  • i principi sanciti dagli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 (pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge) della Costituzione
  • con il principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della stessa Carta Costituzionale.

È del 2015 il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, in armonia con le indicazioni della Corte europea dei diritti umani. In esso leggiamo: “Nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato”.

In ogni caso, lo strumento normativo utilizzato per contrastare penalmente il discorso d’odio è l’art. 604 bis cp  “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”

Con l’utilizzo massivo del web e dei social network, il controllo di questo fenomeno è diventato ancor più complesso. Interviene così a tal proposito il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest (2003) sulla cibercriminalità. Essa include anche i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo, tramite diffusione di materiale che promuova o inciti alla violenza. L’Italia ha sottoscritto il Protocollo nel 2011, ma non lo ha ancora ratificato.

Il Codice di Condotta per contrastare l’hate speech

È del maggio 2016 il “Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio on line”, sottoscritto dalla Commissione europea. Essa impegna i “colossi informatici” Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube a reagire con maggiore prontezza per contrastare i contenuti (segnalati) di incitamento all’odio razziale e xenofobo. L’obiettivo è quello di dare una risposta più adeguata agli utenti che segnalano tali contenuti e garantire maggior trasparenza sulle notifiche e sulle cancellazioni effettuate. Ciò è anche supportato dalla creazione di una rete di “relatori di fiducia” (trusted flaggers) che trasmettano segnalazioni di qualità.

A giugno 2016, la Commissione europea ha, poi, istituito il “Gruppo ad alto livello sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza”  nel cui contesto è stato attivato un tavolo di lavoro in materia di hate speech on line che prevede un meccanismo di monitoraggio dell’applicazione del Codice di Condotta.

Non poche difficoltà per combattere il discorso d’odio online 

Ma a livello nazionale, esistono notevoli difficoltà nel perseguire quei contenuti che configurano una condotta penale. In molti casi, infatti, i server dei social network o dei siti cha hanno al loro interno contenuti illegali si trovano in Paesi come gli Stati Uniti, che non criminalizzano i cosiddetti “reati d’opinione”, tra i quali sono annoverati i discorsi d’odio. Ciò scoraggia l’attivazione delle lunghe e costose procedure di “rogatoria internazionale” finalizzate all’acquisizione all’estero dei necessari elementi di prova. Essi hanno infatti visto ripetutamente, nei casi in cui sono state avanzate, il rigetto della richiesta da parte delle autorità giudiziarie di quei Paesi.

La natura stessa del Web rende evidente che il contrasto all’hate speech on line, quando esso si trasforma in reato, non possa essere affrontato dai singoli Paesi ma necessiti, invece, di un approccio su base internazionale.

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